Art. 1141 c.c.
Mutamento della detenzione in possesso
[1]Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
[2]Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva