Art. 1145 c.c.
Possesso di cose fuori commercio
[1]Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.
[2]Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
[3]Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva