Art. 1159 c.c.
Usucapione decennale
[1]Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
[2]La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva