Art. 1160 c.c.
Usucapione delle universalita' di mobili
[1]L'usucapione di un'universalita' di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtu' del possesso continuato per venti anni.
[2]Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva