La possibilità di adempimento da parte del terzo è stata prevista (art. 1150) senza distinguere tra terzo interessato e terzo non interessato, come faceva l'art. 1238 del codice civile abrogato. La distinzione serviva, per il codice stesso, anzitutto ad esigere, nel secondo caso, che il terzo agisse in nome e per la liberazione del debitore. Che però il terzo debba necessariamente aver l'animo di liberare il debitore, si desume dalla natura del pagamento; questo implica sempre animus solvendi, e l'animus solvendi, com'è naturale, deve esistere, perchè si abbia pagamento, non solo quando solvens sia il terzo non interessato, ma anche quando sia solvens un terzo interessato o lo stesso debitore. La distinzione, da questo aspetto, non aveva quindi ragion d'essere. Essa poi aveva dato luogo a gravi dubbi, perchè, riferendosi al caso in cui il terzo non interessato pagava in nome proprio, il suddetto art. 1238 richiedeva, quale condizione di legittimazione alla solutio, che il terzo non sottentrasse nei diritti del creditore. Questa determinazione è sembrata ad alcuni in contrasto con i principii della surrogazione convenzionale, ad altri assolutamente inutile; in modo che nemmeno da questo secondo aspetto la distinzione tra terzo interessato e terzo non interessato poteva accogliersi. Dei divieti di adempimento ad opera del terzo posti dal codice del 1865 è rimasto quindi soltanto quello dell'art. 1239, riferibile alla prestazione che per sua natura deve essere eseguita solo dal debitore. L'art. 1239 però si riportava esclusivamente alle obbligazioni di fare, mentre anche per le prestazioni di dare si può profilare l'interesse del creditore, per lo meno in concreto, ad evitare mutamenti nella persona del solvens; pertanto l'art. 1239 andava generalizzato, in modo da comprendere qualsiasi prestazione. Si è aggiunto però, con il secondo comma dell'art. 1180, il diritto del creditore di rifiutare l'adempimento del terzo quando il debitore ha preventivamente manifestata la sua opposizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 560
Nel sistema dell'art. 1182 la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive. Se nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto articolo 1182, che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata, pagamento di somma di danaro. Vale per l'ipotesi compresa nella prima eccezione il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorse (cfr. però art. 1510, primo comma), sempre che (come aggiunge l'art. 1510, primo comma suddetto) esso fosse noto alle parti; per le obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve avvenire nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, salvo che ciò renda più onerosa la prestazione del debitore, a causa del mutamento di domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma). Quest'ultima disposizione vuole essere una agevolazione fatta al creditore per la migliore tutela della sua posizione, e insieme un riflesso dell'unificata disciplina del diritto delle obbligazioni. Da un lato si è inteso eccitare l'iniziativa dell'adempimento evitando al creditore l'onere di andare a ricevere l'importo del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto risiedano in città diverse. Dall'altro lato si è tenuto presente che la consuetudine commerciale è ormai generale nel senso che i debiti pecuniari devono pagarsi al domicilio del creditore, in modo che, per le necessità alle quali l'uso del commercio obbedisce, doveva estendersene l'applicazione, sia pure con temperamenti. Questi temperamenti hanno fatto posto alla considerazione delle giuste necessità del debitore, delle quali il codice ha voluto pure tener conto. L'organizzazione commerciale però è impostata quasi sempre sul presupposto che la consegna della cosa, venduta debba essere eseguita o nella sede dell'impresa o, se trattasi di cosa che debba trasportarsi da un luogo ad un altro, rimettendola al vettore o allo spedizioniere; tale situazione è riconosciuta nell'art. 1510, che limita in conseguenza la portata della vecchia regola generale dell'articolo 1468 cod. civ. del 1865. Norma particolare in tema di vendita è poi chè il pagamento del prezzo, in mancanza di convenzione o di usi, deve essere eseguito nel luogo della consegna della cosa (art. 1498, secondo comma) o dei documenti che la rappresentano (articolo 1528, primo comma); si ritorna alla regola del domicilio del creditore (venditore) nel solo caso in cui il pagamento è differito oltre il tempo della consegna (art. 1498, terzo comma), rimanendo naturalmente salvo il diritto del debitore di pagare al proprio domicilio nell'ipotesi in cui ciò è consentito dall'art. 1182.