Art. 1186 c.c.
Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva