Art. 118 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È stata collocata nell'art. 117 la norma per cui il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, non può essere impugnato finchè dura l'assenza (art. 130, comma 20, del progetto). Essa trova qui razionale sistemazione, poichè stabilisce l'inammissibilità dell'impugnativa del matrimonio per bigamia non da parte dell'assente, finchè dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 97
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art118 · fonte su Normattiva