Art. 1190 c.c. — Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva