Art. 1984 c.c.
Liberazione del debitore
Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva