Art. 1192 c.c.Pagamento eseguito con cose altrui

[1]Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.

[2]Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1192 · fonte su Normattiva