Art. 2036 c.c.
Indebito soggettivo
[1]Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
[2]Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
[3]Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva