Art. 1193 c.c.Imputazione del pagamento

[1]Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

[2]In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1193 · fonte su Normattiva