Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Credito e risparmio - Credito fondiario - Vincolo all’esecuzione di “opere fondiarie”, con relativi meccanismi di controllo sull’effettivo impiego e opponibilità dell’ipoteca al fallimento solo in caso di utilizzo delle somme mutuate in “opere fondiarie” - Mancata previsione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra la banca che qualifichi come fondiario il proprio credito e gli altri creditori - Richiesta di pronuncia volta a ridisegnare l’istituto del credito fondiario sulla base di una opzione opposta a quella del legislatore - Abnormità della pronuncia richiesta - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni rispettivamente non prevedono – in violazione della 'par condicio creditorum' – che la possibilità di qualificare un mutuo come "fondiario" sia vincolata alla effettiva esecuzione di "opere fondiarie" e che l'opponibilità al fallimento della ipoteca fondiaria costituita entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sia subordinata all'effettivo utilizzo della somma mutuata per opere di natura fondiaria. Il giudice 'a quo', infatti, con la prima delle addizioni da lui chieste, tesa ad introdurre la rilevanza dello scopo per tutto il “credito fondiario” (come ora definito dallo stesso art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993), contesta, in sostanza, una scelta di politica economica del legislatore – diretta a favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore –, chiedendo alla Corte, in modo abnorme, di sostituire all'istituto voluto dal legislatore quello che il giudice rimettente ritiene, al contrario, preferibile, solo al fine di sottrarre il medesimo credito all'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare.
Riguarda ancheart. 38 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Fallimento - Azione revocatoria - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Assoggettamento alla revocatoria - Asserita lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di quello della tutela processuale del creditore e della libertà di iniziativa economica dei terzi contraenti del fallito - Non fondatezza della questione.
L'assoggettabilita' a revocatoria fallimentare - prevista nell'ambito della procedura fallimentare - anche dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento, non lede il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), pur messa a confronto con una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista legale) - ipotesi, questa, riconosciuta, in realta', non da una norma derogatoria, ma da un'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 1998, n. 11350) -, data la innegabile non omogeneita' delle situazioni confrontate. Ne', d'altro canto, l'istituto pecca di irragionevolezza, in quanto esso trova adeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della 'par condicio creditorum', chiave di volta nell'attuale disciplina della procedura fallimentare. Cosi' come non puo' fondatamente invocarsi l'art. 24 Cost., come ulteriore parametro violato, dal momento che quest'ultimo articolo riguarda le garanzie processuali, e non gia' quelle sostanziali; mentre, per altro verso, il creditore non puo' incorrere nella 'mora credendi' quando rifiuta il pagamento - come vorrebbe la prospettata censura -, se il motivo e' legittimo e, pur quando dovesse accettare il pagamento con rischio della revocatoria, non necessariamente egli dovrebbe soccombere nell'eventuale giudizio, ove di consideri l'onere della prova della 'scientia decoctionis' posto a carico del curatore. Con riferimento, infine, all'art. 41 Cost, occorre ribadire che l'attuale disciplina della revocatoria fallimentare rientra nel <<bilanciamento - non irragionevolmente operato dal legislatore - con la utilita' sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e con la parita' di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice>>. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. - Sulla 'par condicio creditorum', v. sentenze nn. 32/1992 e 204/1989. - Con riguardo al profilo della <<utilita' sociale>> (ex art. 41 Cost.), v. sentenza n. 110/1995.
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E FALLIMENTO - CONSECUZIONE DELLE DUE PROCEDURE - ESPERIBILITA' DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE - TERMINI - DECORRENZA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CASSAZIONE DALLA DATA DI INIZIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E NON DA QUELLA DI APERTURA DEL FALLIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto meramente ripropositiva di questione gia' dichiarata non fondata. - V. S. n. 110/95. red.: S. Di Palma
sentenza 12/1997massima n. 23085 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' VOLTA AD INDUBBIARE L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE ASSUNTA COME "DIRITTO VIVENTE" - DISTINZIONE DALLE QUESTIONI DI MERA INTERPRETAZIONE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DELL'AVVOCATURA DI STATO.
Attraverso il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non puo' richiedersi una sorta di revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla Cassazione, giacche' si attribuirebbe alla Corte costituzionale un ruolo di giudice della impugnazione che non le compete; quando, invece, il giudice 'a quo' assuma tale interpretazione in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinche' controlli la compatibilita' dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali. (Alla stregua di tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare, nella parte in cui - secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione - fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria). v. S. nn. 271/1991, 456/1989; O. nn. 410/1994, 44/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE, AGLI EFFETTI REVOCATORI, TRA VICENDE PROCEDURALI DIVERSE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' lesivo del precetto dell'eguaglianza il consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione che - in caso di fallimento consecutivo a precedente amministrazione controllata - fa risalire all'inizio di quest'ultima il 'dies a quo' del "periodo sospetto" rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria: identica, infatti, nella sua essenza, e' la patologia dell'impresa che e' alla base del fallimento e dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento (pur se piu' favorevole era la prognosi 'ex ante' formulata nel secondo caso) e tale comune denominatore rende non irragionevole l'equiparazione delle due vicende procedurali agli effetti dei termini revocatori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67 della legge fallimentare). red.: L.I. rev.: S.P.
PROCEDURE FALLIMENTARI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE A PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER IL CONVENUTO IN REVOCATORIA, DI PROVARE LA PROPRIA 'INSCENTIA DECOCTIONIS' - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'interpretazione data all'art. 67 della legge fallimentare della Cassazione, secondo cui - ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria - gli effetti della dichiarazione di fallimento susseguente ad amministrazione controllata debbono farsi risalire a quest'ultima, non lede il diritto di difesa del convenuto in revocatoria, giacche' - secondo la stessa Cassazione - non comporta, sul piano soggettivo, alcuna presunzione di consapevolezza, da parte del creditore beneficiario dell'atto revocando, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca in cui l'atto fu compiuto, essendo invece l'accertamento della consapevolezza ( o della non consapevolezza) soggetto al regime dell'onere probatorio risultante dai commi primo e secondo dell'art. 67 della legge fallimentare, senza che alcuna presunzione - in un senso o nell'altro - possa dedursi dalla prognosi espressa nel decreto di ammissione all'amministrazione controllata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: L.I. rev.: S.P.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO SUSSEGUENTE AD AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AZIONE REVOCATORIA - COMPUTO DEL "PERIODO SOSPETTO" - DECORRENZA (A RITROSO) DALLA DATA DI APERTURA DELL' AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA DEL VIZIO DENUNCIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'interpretazione dell'art. 67 della legge fallimentare che, ai fini del computo del "periodo sospetto" per l'esercizio dell'azione revocatoria, fa risalire alla data di apertura dell'amministrazione controllata gli effetti della successiva dichiarazione di fallimento, non e' in contrasto con l'art. 41 Cost., giacche' la lamentata incidenza negativa sul mercato derivante dalla regola suddetta rientra nel non irragionevole bilanciamento - discrezionalmente operato dal legislatore .- con l'utilita' sociale correlata all'esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato stesso e con la parita' di trattamento di tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita'dell'art. 67, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - v. la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
PROCEDURE CONCORSUALI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESTENSIONE, PER DIRITTO VIVENTE, DELLA NORMATIVA PREVISTA PER IL FALLIMENTO IN CASO DI CONSECUZIONE TRA AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E FALLIMENTO - CONSEGUENTE COMPUTAZIONE DEL TERMINE DI UN ANNO DALL'AMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA ANZICHE' DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - LAMENTATO EGUALE TRATTAMENTO PER SITUAZIONI DISEGUALI - RITENUTA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER IL CONVENUTO IN REVOCATORIA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' D'AZIONE ECONOMICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 110/1995. red.: G. Leo
CREDITO - ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE VENEZIE - FINALITA' - NATURA E POSIZIONE - LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, ART. 20 - DEROGA ALL'ART. 67 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SOTTRAZIONE ALL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DEGLI ATTI DI STIPULAZIONE DEI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON COSTITUISCE DISPOSIZIONE ANOMALA E SINGOLARE, MA RISPONDE A DIRETTIVE RICONOSCIUTE VALIDE ANCHE IN SETTORI ANALOGHI.
L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle piccole e medie industrie delle Venezie e' ente di diritto pubblico, vincolato a destinare il proprio fondo di dotazione al conseguimento di scopi di interesse generale, e costituisce mezzo strumentale per l'attuazione, col concorso dello Stato, di indirizzi di politica economica in tema di espansione e consolidamento della piccola e media industria. L'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che, in deroga all'art. 67 legge fallimentare, esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione dei mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, decorsi dieci giorni dalla detta stipulazione alla dichiarazione di fallimento, tende ad agevolare il funzionamento di tali enti, i cui interessi, per la loro funzione economico-sociale, sono da ritenersi prevalenti sugli interessi della massa fallimentare, e risponde ad esigenze ritenute valide anche in settori analoghi, in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante. Deve escludersi pertanto che la detta disciplina ponga in essere un arbitrario trattamento preferenziale a favore degli Istituti menzionati, e conseguentemente deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' dell'art. 20 suddetto, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
sentenza 4/1971massima n. 5364 Riguarda ancheart. 20 legge 623/1959