Art. 1195 c.c.
Quietanza con imputazione
Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva