Art. 1198 c.c.
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
[1]Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.
[2]E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva