Art. 1199 c.c.
Diritto del debitore alla quietanza
[1]Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
[2]Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva