Art. 1200 c.c. — Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva