Art. 1208 c.c.
Requisiti per la validita' dell'offerta
[1]Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:
- 1)che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;
- 2)che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;
- 3)che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;
- 4)che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
- 5)che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
- 6)che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
- 7)che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.
[2]Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva