Art. 1205 c.c.
Surrogazione parziale
Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva