Art. 1207 c.c.
Effetti
[1]Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
[2]Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
[3]Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva