Art. 1209 c.c.
Offerta reale e offerta per intimazione
[1]Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.
[2]Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva