Art. 1210 c.c.
Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori
[1]Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.
[2]Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva