Art. 1212 c.c.
Requisiti del deposito
[1]Per la validita' del deposito e' necessario:
- 1)che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata;
- 2)che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
- 3)che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
- 4)che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
[2]Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva