Art. 1213 c.c.
Ritiro del deposito
[1]Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.
[2]Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva