Art. 1217 c.c.
Obbligazioni di fare
[1]Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
[2]L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva