Art. 121 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 120, il quale prevede l'impugnazione matrimonio da parte dello sposo in condizioni mentali da non potere esprimere un valido consenso, il nuovo testo legislativo, a scopo di coordinamento, indica questo stato psicologico anormale, con l'espressione «incapace d'intendere o di volere» 99. L'art. 122 riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma. Non sono state accolte le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poichè la formula «errore che ridondi sulla identità della persona» è sembrata meno propria dell'altra «quando si risolve in errore sull'identità della persona» e l'espressione «la sua piena libertà» che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra «la sua libertà» il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 98
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art121 · fonte su Normattiva