Art. 1223 c.c.
Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva