Art. 1229 c.c.
Clausole di esonero da responsabilita'
[1]E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
[2]E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva