Art. 1230 c.c.
Novazione oggettiva
[1]L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
[2]La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva