Art. 1237 c.c.
Restituzioni volontaria del titolo
[1]La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.
[2]Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva