Art. 1242 c.c.
Effetti della compensazione
[1]La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.
[2]La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva