Art. 1244 c.c.
Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto del requisito dell'omogeneità della prestazione, maggiore di quello che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, secondo comma, cod. civ. del 1865). Si è poi reso omaggio all'autonomia delle parti ammettendo che esse possano derogare preventivamente alle regole della compensazione legale o giudiziale (articoli 1246, n. 4 e 1252 secondo comma); derogabilità questa ovviamente governata dai principii cui l'autonomia privata è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d'interesse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dalla legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può essere superato dal patto privato. La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due debiti (art 1242, primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle parti, e così deve sempre eccepirsi, mentre il giudice non può rilevarla d'ufficio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 575
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1244 · fonte su Normattiva