Art. 1248 c.c.
Inopponibilita' della compensazione
[1]Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
[2]La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva