Art. 1251 c.c.
Garanzie annesse al credito
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva