Art. 1252 c.c.
Compensazione volontaria
[1]Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
[2]Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva