Art. 1253 c.c.
Effetti della confusione
Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva