Art. 1254 c.c.
Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Confusione rispetto ai terzi
La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nelle linee accolte, la compensazione funziona con un rispetto del requisito dell'omogeneità della prestazione, maggiore di quello che aveva il codice del 1865; infatti, si è soppressa la possibilità di compensare con danaro le prestazioni di grani e di derrate (art. 1287, secondo comma, cod. civ. del 1865). Si è poi reso omaggio all'autonomia delle parti ammettendo che esse possano derogare preventivamente alle regole della compensazione legale o giudiziale (articoli 1246, n. 4 e 1252 secondo comma); derogabilità questa ovviamente governata dai principii cui l'autonomia privata è soggetta nel fine di rispettare le esigenze di ordine pubblico o d'interesse sociale, in modo che un divieto di compensazione stabilito dalla legge per ragioni trascendenti il puro interesse del singolo, non può essere superato dal patto privato. La compensazione ha effetto fin dal giorno della coesistenza dei due debiti (art 1242, primo comma); ma tuttavia opera solo per volontà delle parti, e così deve sempre eccepirsi, mentre il giudice non può rilevarla d'ufficio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 575
In materia di confusione, il codice del 1865 disponeva che la riunione nella persona del fideiussore della qualità di debitore principale non è mai causa di estinzione dell'obbligazione principale (art. 1297, secondo comma). Invece, le posizioni di fideiussore e di debitore principale sono di massima incompatibili, perchè nessuno può essere garante di sè stesso. Talvolta però la coesistenza delle due qualità è possibile: come, ad esempio, quando, il fideiussore ha accettato l'eredità del debitore con beneficio d'inventario, nel caso di nullità dell'obbligazione principale per incapacità del debitore (art. 1939), e nel caso in cui esistono garanzie speciali. Così essendo, si può parlare di sopravvivenza della fideiussione soltanto se questa è suscettibile di produrre propri effetti giuridici nonostante sia identica la persona del debitore e quella del fideiussore; e cioè quando il creditore ha interesse alla sopravvivenza della fideiussione (art. 1255). Del principio generale che la contusione non opera in pregiudizio dei terzi si è fatta una concreta applicazione a proposito dei diritti di usufrutto o di pegno spettanti a terzi sul credito estinto, che rimangono salvi non ostante la confusione verificatasi tra le parti (art. 1254).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1254 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 576