Art. 1256 c.c.
Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea
[1]L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
[2]Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva