Art. 1270 c.c.
Estinzione della delegazione
[1]Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
[2]Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva