Art. 1271 c.c.
Eccezioni opponibili dal delegato
[1]Il delegato puo' opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
[2]Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo' opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
[3]Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva