Art. 1272 c.c.
Espromissione
[1]Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
[2]Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
[3]Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva