Art. 1273 c.c.
Accollo
[1]Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
[2]L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
[3]Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
[4]In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e' avvenuta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva