Art. 1274 c.c.
Insolvenza del nuovo debitore
[1]Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
[2]Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e' liberato.
[3]Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva