Art. 1275 c.c.
Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva