Art. 1281 c.c.
Leggi speciali
[1]Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
[2]Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva