Art. 1287 c.c.
Decadenza dalla facolta' di scelta
[1]Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.
[2]Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.
[3]Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva