Art. 1290 c.c.
Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni
Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva