Art. 1293 c.c.
Modalita' varie dei singoli rapporti
La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva