Art. 1296 c.c.
Scelta del creditore per il pagamento
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva