Art. 1297 c.c.Eccezioni personali

[1]Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

[2]A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1297 · fonte su Normattiva